Nei condomini nei quali sono presenti dei giardini privati, i loro proprietari sono obbligati a Manutenzione giardini privati a Roma ? Se sì, sulla base di quali norme e con quale periodicità?
Gli altri condòmini, o meglio il condominio ha obbligo di contribuire alle spese per la manutenzione del giardino privato presente accessorio dell’unità immobiliare? Giardino privato, regolamento condominiale e legge Partiamo da questa fattispecie: com’è noto il regolamento condominiale può avere due contenuti, ossia meramente regolamentare se approvato dalla maggioranza dei condòmini, così come prescritta dall’art. 1138 c.c., ovvero limitativo dei diritti dei singoli sulle parti dell’edificio di proprietà comune come anche sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva (Cass. 6 ottobre 2009 n. 11121; Cass. 20 aprile 2005 n. 8216). Quanto ai limiti in relazione alle parti di proprietà comune, si pensi al divieto d’uso del cortile come parcheggio, al divieto d’uso delle parti comuni a determinati fini, all’immodificabilità assoluta del decoro dell’edificio e più in generale ad ogni limite afferente al diritto del singolo sulle suddette parti comuni.
Le limitazioni possono consistere in vere e proprie servitù – si pensi alla limitazione nella destinazione d’uso delle unità immobiliare – ovvero in obbligazioni legate al diritto di proprietà (così dette obbligazioni propter rem). Quanto alle obbligazioni, la manutenzione del giardino è uno degli esempi calzanti: il regolamento condominiale di origine contrattuale può imporre minuziosi obblighi di cura di quell’accessorio dell’unità immobiliare, ovvero più genericamente un obbligo di tenerlo ordinato ed in guisa da non recare fastidio alle altre proprietà. Com’è noto da un giardino incolto posso provenire vermi, insetti, piccoli roditori, ecc.
Un regolamento contrattuale può occuparsi di tutto ciò. Non vanno dimenticati, poi, i regolamenti di polizia locale, che possono prevedere disposizioni atte a disciplinare la cura di questi spazi a verde privato, nonché, più in generale, la responsabilità civile extracontrattuale che impone a chiunque di non recare danno con le proprie azioni o omissioni dolose o colpose (art. 2043 c.c.); certo è che la prova del danno derivante dell’incuria del giardino sta in chi se ne lamenta.
Giardino privato e distanze delle piante Se nel giardino sono presenti alberi e più in generale piante, allora il proprietario deve fare in modo che quei vegetali rispettino le distante dal confine, intendendosi con ciò la distanza di alberi e piante da: la proprietà comune; la proprietà di altri condòmini; la proprietà di terzi; la proprietà comunale. L’art. 892 del codice civile fa rimando ai regolamenti locali al fine di individuare le distanze delle piante dal confine. Ove questi non dicessero nulla e salvo distanze specificamente previste per particolari specie, le distanze sono le seguenti: tre metri per gli alberi di alto fusto. Ai fini del computo delle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.
Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami; mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La norma specifica comunque che le distanze qui indicate, e quelle specificamente dettate per particolari specie, non devono essere osservate se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
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